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METEO MONTAGNA IN VALTELLINA

 

ABBIAMO ESTRAPOLATO PER VOI, SOLO ALCUNI ARTICOLI ( della L. R. Lombardia ) CHE A NOSTRO GIUDIZIO, RITENIAMO PIU' IMPORTANTI , AL FINE DI CONSENTIRE A CHIUNQUE, DI APPRENDERE I CONCETTI D LE NOZIONI DI BASE, RELATIVE ALLA DISCIPLINA COMPORTAMENTALE NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI, IN LOMBARDIA..
 

nostro consiglio... : oltre a sciare con prudenza e nel rispetto degli altri, sarebbe auspicabile che comunque, chi pratica gli sport invernali, abbia provveduto a stipulare un'assicurazione a tutela propria e di terzi..

 

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2004 , N. 10

( si riportano solo alcuni articoli della normativa, salvo errori di battitura e/o trascrizione - nell'eventualità,  consultate la normativa completa, rintracciabile nel web )

"Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia""

( 1º suppl. ord. del 10 Dicembre 2004 )

 ..omissis..

Sezione V – Comportamento degli utenti

Art. 58.

Regole generali.

1. Ai fini del presente regolamento, si considera utente della superficie innevata chiunque vi si trovi, anche momentaneamente, per la pratica degli sport sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo. La citazione nella presente sezione del gestore della pista o del gestore dell’impianto di risalita s’intende riferita anche ai loro incaricati, ivi compresi il direttore della pista e le persone facenti parte del servizio pista e del servizio di soccorso.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 363/2003 gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

a) l’utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno per sé, per altre persone o per cose altrui, anche nell’esercizio di un proprio diritto o di una propria facoltà. A tal fine, il comportamento dell’utente (ivi compresi la velocità, la distanza di sicurezza, l’andatura, il percorso, la tecnica, le manovre, gli accorgimenti) deve essere adeguato alla situazione di fatto, in particolare alla situazione individuale (capacità, conoscenze tecniche, preparazione psico-fisica, attrezzatura) propria e, in quanto conoscibile, altrui, nonché alla situazione generale conoscibile (condizioni atmosferiche, ambientali e dell’area sciabile attrezzata, visibilità, affollamento), oltre a tutti gli altri fattori che possano concorrere a costituire pericolo. L’obbligo di adeguare il proprio comportamento può anche comportare la parziale o totale astensione dalla pratica dello sport sulla neve o da qualsiasi altro utilizzo dell’area sciabile attrezzata;

b) l’utente, nei limiti del possibile, deve prestare assistenza agli altri utenti che ne appaiano bisognosi, in quanto in difficoltà o incorsi in incidenti, e, in particolare, deve segnalarne la presenza agli utenti che sopraggiungono, richiedendo la loro collaborazione ove necessaria, e deve avvertire immediatamente il gestore della pista o il gestore dell’impianto o le persone competenti per la vigilanza e per l’accertamento delle violazioni;

c) l’utente deve attenersi:

1) alla delimitazione, alla segnaletica, alla regolazione dell’accesso curate dal gestore della pista, nonché alle regole di utilizzo dell’impianto di risalita esposte al pubblico a cura del relativo gestore;

2) alle disposizioni particolari impartite, nell’esercizio dei loro compiti, dal gestore della pista o dal gestore dell’impianto di risalita o dalle persone competenti per la vigilanza e per l’accertamento delle violazioni;

d) l’utente deve fornire le proprie generalità, nonché le informazioni richieste, al gestore della pista o al gestore dell’impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l’accertamento delle violazioni, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l’esercizio dei loro compiti, ivi compresi i casi in cui l’utente sia coinvolto o testimone in un incidente;

e) l’utente può utilizzare la pista esclusivamente facendo uso degli attrezzi tipici della pratica dello sport sulla neve al quale la pista è destinata, fermo restando quanto previsto dalla lettera f) e fermo restando quanto segue, come previsto dall’articolo 15 della legge 363/2003:

1) è vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità;

2) chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3;

3) in occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla;

4) la risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata d’intesa con le locali sezioni provinciali del Club Alpino Italiano (CAI) o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata;

f) il gestore della pista, il gestore dell’impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l’accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l’esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista ovvero nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l’esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa e acustica;

g) hanno la precedenza e non devono essere intralciati:

1) l’utente proveniente da destra, negli incroci fra piste, salvo diversa segnaletica;

2) l’utente in movimento, rispetto all’utente che si rimette in movimento, nella stessa pista;

3) l’utente che si trova nella pista, rispetto all’utente che vi accede, salvo diversa segnaletica;

4) in ogni caso, i mezzi meccanici in uso al gestore della pista o al gestore dell’impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l’accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla lettera f);

h) l’utente può fermarsi e sostare solo sul bordo della pista, non in corrispondenza di strettoia, dosso o punto scarsamente visibile. In caso di fermata involontaria sulla pista, l’utente, nei limiti del possibile, deve portarsi immediatamente sul bordo. La fermata o la sosta possono essere effettuate qualora sia necessario e urgente per rispettare le regole di cui alle lettere a), b) e c);

i) l’utente non deve alterare lo stato dell’area sciabile attrezzata, in particolare abbandonando rifiuti o danneggiando l’ambiente.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 363/2003, gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve, in particolare gli sciatori fuori-pista e gli sci-alpinisti, devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Inoltre, gli sci-alpinisti devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussista pericolo di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.(55)

Art. 59.

Regole comportamentali per la pratica dello sci alpino.

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 58, nella pratica dello sci alpino:

a) ha precedenza l’utente a valle rispetto all’utente a monte. Il secondo può sorpassare il primo, sia a sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;

b) i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche del decreto di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 363/2003.

Art. 60.

Regole comportamentali per la pratica dello sci da fondo.

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 58, nella pratica dello sci da fondo:

a) gli sciatori devono utilizzare la traccia nel senso cui è destinata e, salvo diversa segnaletica, se la pista è dotata di più tracce devono utilizzare quella più a destra, anche se sono in gruppo;

b) lo sciatore che scende ha precedenza rispetto allo sciatore che sale, in caso di unica traccia utilizzabile in entrambi i sensi e in pendenza; se detta traccia è in piano, due sciatori che la utilizzano in sensi opposti devono procedere liberandola e portandosi ciascuno alla propria destra, salvo diversa segnaletica. Nel caso di traccia utilizzata da due sciatori nello stesso senso, lo sciatore che precede, se non vi è pericolo, deve liberare la traccia per consentire il sorpasso da parte dello sciatore che segue e che l’abbia richiesto a voce, salvo diversa segnaletica; lo sciatore che segue, previo avvertimento a voce, può anche sorpassare fuori dalla traccia medesima lo sciatore che precede, sia a sinistra sia a destra, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica.

Art. 61.

Regole comportamentali per la pratica dello snowboard.

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 58, nella pratica dello snowboard si applicano le regole seguenti:

a) lo snowboarder prima di effettuare spinte col tallone (giri di tallone/spinte all’indietro) deve guardare indietro e controllare tutt’intorno, così come nei salti è necessario assicurarsi che la zona circostante sia libera;

b) ogni snowboarder deve avere le conoscenze e le capacità tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta;

c) lo snowboarder deve usare i seguenti accorgimenti:

1) la gamba anteriore deve essere sempre saldamente legata allo snowboard mediante un cinturino;

2) sugli skilift e sulle seggiovie la gamba posteriore deve essere libera da vincoli;

3) lo snowboard, sganciato durante una pausa, deve essere posizionato sulla neve dal lato dei cinturini;

d) ha precedenza l’utente a valle rispetto all’utente a monte. Il secondo può sorpassare il primo, sia a sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;

e) i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche del decreto di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 363/2003 .

 

..omissis..

 

 

 

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